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Il prestito “amichevole” può essere regolato da un
contratto, come previsto dagli artt. 1803-1812 C.C..
Le parti possono stabilire un termine per la riconsegna, in
mancanza il bene deve essere restituito alla richiesta del
proprietario;
Il comodatario può servirsi della cosa per l’uso
determinato dalla natura della cosa o, eventualmente, dal
contratto. In caso contrario dovrà restituire la cosa e
risarcire il danno.
Il comodatario può concedere a un terzo il godimento
della cosa solo con il consenso del comodante
Le parti possono stimare la cosa ed in tal caso l’art. 1806
prevede che il suo perimento è a carico del comodatario,
anche se è avvenuto per causa a lui non imputabile (tranne
il caso fortuito).
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