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Le informazioni che offro rappresentano solo delle indicazioni, e/o degli spunti. Consiglio vivamente di prendere decisioni solo quando si è veramente sicuri di conoscere bene le questioni in gioco, magari in seguito ad un consulto con un esperto del settore.
Mutui ipotecari per l'acquisto della "prima casa"

By: Redazione Mediastudio
Nel caso di mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa, è detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:
interessi passivi;
oneri accessori;
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
Gli oneri in oggetto dovranno riferirsi a mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto di unità immobiliare da destinare ad abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto.
Il diritto alla detrazione non si perde se entro un anno, per motivi di lavoro subentrati dopo l'acquisto, l’immobile non è usato quale abitazione principale a causa di un trasferimento.

L'acquisto (vedesi data di stipulazione del rogito notarile) deve aver avuto luogo nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.

E’ dal 2001 che per abitazione principale si intende quella dove dimorano ordinariamente il contribuente o i suoi familiari. Si ritiene essere abitazione principale anche l'immobile adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
La detrazione spetta quindi al contribuente che ha proceduto all’acquisto della casa ed è titolare del contratto di mutuo.

L'importo massimo (compresi gli oneri accessori) su cui calcolare la detrazione del 19% è pari 3.615,20 euro.

Gli oneri accessori possono essere detratti solo nel primo anno del mutuo.
Si intendono oneri accessori, tra gli altri, la commissione spettante agli Istituti per la loro funzione di intermediazione, le spese di istruttoria, di perizia tecnica, le spese notarili, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca) ecc.

Per spese notarili si intendono invece l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dallo stesso per conto del cliente (p.e. iscrizione e cancellazione dell'ipoteca), d’altro canto l'onorario e le spese del notaio per il contratto di compravendita non sono mai detraibili.

Tenendo fisso il tetto massimo di 3.615,20 euro, a partire dal 2001 ed esistendo un mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può beneficiare della detrazione per tutte e due le quote degli interessi passivi,.

In presenza di mutui stipulati prima del 1993 per ogni mutuatario l'importo massimo detraibile è di 3.615,20 euro, sempre relativamente all'abitazione principale.
Le condizioni poste a che la detrazione sia possibile sono:
l'immobile debba essere stato adibito ad abitazione principale entro l’8 Dicembre 1993;
l'acquisto dell'abitazione debba aver avuto luogo nell'anno precedente o successivo la stipulazione del mutuo;
nella restante parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia cambiato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro;
nel caso di acquisto d'immobile dato in affitto, sia stato notificato al locatario, entro tre mesi dall'acquisto, atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio dell'immobile da parte del locatore, l'immobile stesso sia stato destinato ad abitazione principale.

Per i mutui ipotecari contratti DOPO il 1° GENNAIO 1993, ma entro il 31 DICEMBRE 2000 è necessario che:
l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (entro l'8 giugno 1994 per i mutui stipulati nel 1993);
l'acquisto (data di stipulazione del rogito notarile) sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.
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A maggior garanzia di chi sta fruendo delle informazioni che offro, chiedo cortesemente di leggere innanzitutto la mia dichiarazione di responsabilità.

 

 

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